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Accesso ai documenti

Offrire accesso ai documenti è una componente essenziale della politica di trasparenza della BCE. Nello svolgimento del nostro lavoro perseguiamo la massima apertura possibile nei confronti dei cittadini d’Europa, tutelando al tempo stesso la riservatezza di aspetti specificamente connessi alle modalità con cui la BCE esercita le proprie funzioni. Consulta l’ ECB Filing and Retention Plan per avere un quadro dei documenti della BCE e della durata della loro conservazione.

L’accesso ai documenti della BCE è disciplinato dalla Decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 e successive modifiche

In linea con l’impegno all’apertura e alla trasparenza della BCE, nonché per consentire e agevolare la ricerca, abbiamo creato un Registro pubblico di documenti.

Registro pubblico di documenti

I documenti storici risalenti a oltre trent’anni fa sono accessibili al pubblico ai sensi del Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio del 1o febbraio 1983 e successive modifiche.

Si rimanda alla sezione Archivio per accedere ai documenti storici divulgati e reperire informazioni sull’Archivio della BCE.

Archivio

Qualora non sia possibile ottenere direttamente un documento attraverso il Registro pubblico o l’Archivio della BCE, la domanda di accesso a un documento può essere presentata, in qualsiasi forma scritta, inviando una lettera o un’e-mail in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea ai seguenti recapiti:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

[email protected]

Le domande di accesso ai documenti sono gestite tempestivamente. Dopo aver confermato l’avvenuta ricezione della richiesta, la BCE, entro 20 giorni lavorativi dalla relativa registrazione, concederà o rifiuterà l’accesso al documento, indicando le ragioni della decisione.

Se la richiesta riguarda un numero molto elevato di documenti o presenta complessità di altro genere, il termine per il trattamento della domanda può essere protratto di ulteriori 20 giorni lavorativi.

Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BCE, presentare una domanda di conferma chiedendo al Comitato esecutivo della BCE di riconsiderare la posizione di quest’ultima.

Se il Comitato esecutivo rifiuta l’accesso, il richiedente può ricorrere dinanzi al Tribunale dell’Unione europea alle condizioni specificate dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) oppure presentare una denuncia al Mediatore europeo, rispettivamente ai sensi degli articoli 263 e 228 del TFUE.

Annual figures on public access requests

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