Cooperazione a livello europeo
La BCE è un’istituzione dell’Unione europea ma, per l’indipendenza di cui gode e le sue competenze specifiche, occupa una posizione particolare nel quadro istituzionale dell’UE.
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) assegna un chiaro mandato alla BCE, il mantenimento della stabilità dei prezzi, oltre a una serie di altri compiti. Per l’assolvimento del mandato e dei compiti ad essa attribuiti, il Trattato accorda alla BCE piena indipendenza da ingerenze politiche.
Data la sua indipendenza nonché la competenza esclusiva di definire e condurre la politica monetaria, la BCE non può intrattenere relazioni con altre autorità responsabili delle politiche economiche oltrepassando i limiti di un dialogo non vincolante. Al tempo spesso, gli obblighi di rispondere del proprio operato sanciti dal Trattato assicurano che la BCE assuma la piena responsabilità delle proprie azioni dinanzi ai cittadini dell’UE e ai loro rappresentanti eletti.
Relazioni con le istituzioni europee
Il dialogo tra la BCE e gli altri soggetti responsabili delle politiche economiche, come anche con le parti sociali, offre alla BCE l’opportunità di acquisire informazioni e indicazioni e di spiegare le proprie decisioni di politica monetaria; al tempo stesso permette alle sue controparti di capire più a fondo gli interventi della BCE e il modo in cui le loro azioni si ripercuotono sul processo di formazione dei prezzi. Questa interazione migliora il flusso di informazioni, promuove la comprensione dei reciproci punti di vista e consente un dialogo su questioni di comune interesse nel pieno rispetto delle competenze di ciascuno.
A tal fine la BCE intrattiene relazioni con le seguenti istituzioni europee.
L’indipendenza della BCE si accompagna, in modo commisurato, a obblighi di rendiconto e responsabilità per il proprio operato, che consentono lo scrutinio democratico delle misure da essa adottate per l’assolvimento del suo mandato in conformità al Trattato. La BCE spiega le proprie decisioni e le relative motivazioni ai cittadini dell’UE e ai loro rappresentanti eletti. In primo luogo deve rispondere al Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’UE. Ulteriori informazioni su come la BCE ottempera a tali obblighi sono presentate nella sezione dedicata di questo sito. Per quanto riguarda la responsabilità della BCE di rendere conto delle proprie attività di vigilanza bancaria, il Presidente del Consiglio di vigilanza prende parte ad audizioni pubbliche e scambi di vedute presso il Parlamento europeo. Quest’ultimo è anche coinvolto nella procedura di nomina dei membri del Comitato esecutivo della BCE nonché del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza; a tal fine viene consultato in merito ai candidati proposti su raccomandazione del Consiglio dell’UE.
Il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dell’UE ogniqualvolta sono discusse tematiche inerenti agli obiettivi e ai compiti del SEBC, ai sensi dell’articolo 284 del Trattato. Questo avviene normalmente in sede di Consiglio Ecofin, che si compone dei ministri economici e finanziari di tutti gli Stati membri dell’UE. Inoltre il Presidente della BCE è regolarmente invitato alle riunioni mensili dell’Eurogruppo, incontri informali tra i ministri economici e finanziari dei paesi dell’area dell’euro. Per quanto riguarda la responsabilità della BCE di rendere conto delle proprie attività di vigilanza bancaria, il Presidente del Consiglio di vigilanza prende parte a specifiche riunioni dell’Eurogruppo per uno scambio di vedute al riguardo.
La BCE partecipa inoltre agli incontri degli organi che preparano tali riunioni. Allo stesso tempo, il Trattato stabilisce che i responsabili delle politiche dell’UE possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo della BCE.
Un altro interlocutore fondamentale dalla BCE è la Commissione europea, investita della funzione di guardiano dei Trattati e del potere di iniziativa legislativa per l’UE. Il dialogo tra le due istituzioni è particolarmente rilevante, dato il ruolo della Commissione nel coordinamento delle politiche economiche nonché per i compiti ad essa affidati in relazione all’Unione economica e monetaria. Per quanto riguarda l’attività legislativa, in particolare in materia finanziaria, la BCE è regolarmente consultata in merito a proposte di legislazione o altre iniziative della Commissione europea. Un membro della Commissione può presenziare alle sedute del Consiglio direttivo della BCE, ma senza diritto di voto. Nel contesto delle citate riunioni tra organismi dell’UE e dell’area dell’euro possono avere luogo ulteriori incontri a cui prendono parte sia la Commissione sia la BCE.
Come qualsiasi altra istituzione dell’Unione europea, la BCE è soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell’UE.
Inoltre lo Statuto del SEBC e della BCE prevede due livelli di controlli esterni da parte dei revisori. Da un lato, un revisore esterno indipendente è incaricato di verificare il bilancio della BCE; dall’altro, la Corte dei conti europea esamina l’efficienza operativa della gestione della Banca. La BCE ricade inoltre nel regime antifrode dell’UE.
La BCE intrattiene intense relazioni con diverse autorità dell’Unione europea nei suoi ambiti di competenza. In particolare, collabora strettamente con il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che include le tre autorità europee di vigilanza (AEV) microprudenziale e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Per il CERS, la BCE mette a disposizione la funzione di segretariato e offre assistenza analitica, amministrativa e logistica. Nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie, la BCE collabora strettamente con il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB). In quanto incaricata di seguire l’attuazione dei programmi di risanamento macroeconomico per gli Stati membri che necessitano di sostegno finanziario, la BCE collabora anche con il Meccanismo europeo di stabilità (MES).
La BCE incontra le parti sociali dell’UE nel quadro del dialogo macroeconomico, istituito dal Consiglio europeo nel giugno 1999. Questo offre alla BCE l’occasione di spiegare l’evoluzione delle sue politiche e, quindi, di contribuire ad ancorare le aspettative di inflazione e di ottenere dalle parti sociali informazioni dirette su temi di interesse comune.
Inoltre, per i compiti di pertinenza della BCE in congiunzione con altri organismi dell’Unione europea (ad esempio in campo statistico), il Trattato prevede esplicitamente la cooperazione tra la BCE e le istituzioni o gli organi coinvolti. La BCE formula anche pareri su proposte di disposizioni normative dell’UE o nazionali di competenza del SEBC (Pareri della BCE) e in determinati casi può proporre atti normativi dell’UE o assumere la funzione di legislatore dell’UE.